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La Castagnata! (fuori stagione)

Non abbiamo la fortuna di essere avvocati a 360° come l’esimio Assessore Castagna, e quindi ci perdiamo un po’ in mezzo alla ridda di leggi che riguardano i beni sottratti alle mafie, riassunte in una pagina (qui) messa a disposizione dell’Associazione Nazionale Beni Sequestati e Confiscati.

Quel che è certo è che, dei 3 “appartamenti in condominio” siti in Sarzana (qui), 2 sono stati trasferiti per atto del Tribunale al patrimonio indisponibile del Comune, “che li utilizzerà a fini sociali”.

Ci chiediamo quindi come un dotto esponente del mondo legale, tra le varie inesattezze e scorrettezze propinate nell’intervista  a Città della Spezia (qui), abbia potuto inserire questa affermazione:

“Possiamo dire quello che vogliamo ma non che da parte dell’amministrazione non sia stato fatto nulla, basta pensare ai beni confiscati: vendendoli il Comune avrebbe sistemato un po’ il suo bilancio invece ha fatto una scelta politica precisa”.

La domanda è: ma ci è o ci fa?  Cioè: non sa (grave, per un Amministratore) o vuole ingannare i cittadini con una boutade pre-elettorale?

A parte questo, dell’intervista non ci è piaciuto nè il tentativo di sminuire la giusta sollecitazione delle associazioni attive che fanno parte dell’inascoltata Consulta della Legalità, nè il “buttarla in caciara” ventilando l’esistenza di cattivi rapporti della Consulta stessa con l’ex presidente del consiglio Mione.

Non ci resta che verificare l’effettiva volontà di aprire finalmente un dialogo costruttivo. Così come chiederemo maggior conto della questione No Slot, che invadono circoli e bar anche in prossimità di scuole.

Ringraziamo la signora D.D.L. per averci concesso il trademark “Castagnata®”.

Per un approfondimento:

Per i beni immobili l’art. 2 undecies della legge 575/65 prescrive le seguenti destinazioni. Alla lett. a) del comma 2 si prevede che gli immobili siano mantenuti nel patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile. La legge finanziaria 2007 (302) ha inoltre aggiunto anche l’eventualità degli ulteriori usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento di attività istituzionali, di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Università statali, Enti pubblici ed Istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

La seconda destinazione (lett. b) comma 2) consiste nel trasferimento per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione (303). Il legislatore, ha voluto sottolineare l’importanza della destinazione sociale dei beni immobili confiscati, stabilendo esplicitamente, attraverso l’utilizzo della formula “in via prioritaria”, che quest’ultima soluzione prevalga rispetto alla prima analizzata. Si è inoltre stabilito, e qui sta il “cuore” della disciplina sulla destinazione sociale, che gli Enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991 e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, e successive modificazioni o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 309/1990, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. 349/1986, e successive modificazioni.

Infine è previsto il trasferimento al patrimonio del Comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’art. 74 del citato T.U. approvato con D.P.R. 309/1990.
In questo caso il Comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’art. 129 del medesimo T.U., ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile (304).

La recente legge “finanziaria 2010” ha modificato la disciplina dell’art. 2 undecies in tema di destinazione degli immobili confiscati (305). Adesso è previsto che i beni immobili, non destinati agli Enti territoriali o allo Stato entro i termini previsti dall’art. 2 decies, l. 575/65 (90 giorni prorogabili di altri 90), siano venduti. L’art. 2 undecies prevede, inoltre, che il personale delle Forze armate e di polizia che abbiano costituito delle cooperative edilizie, ovvero, gli Enti locali ove sono ubicati i beni stessi, abbiano diritto di prelazione sulla vendita.>
Nonostante sia intercorsa una modifica, ben si evince che solo gli immobili non destinati ad istituzioni territoriali possono essere venduti.

 

 

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